Descrizione

Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, a strutture ultimate ed entro 60 giorni dalla comunicazione della fine dei lavori il direttore dei lavori deve depositare una relazione sull'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti (relazione a strutture ultimate) come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65, com. 6.
Per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, per gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, la relazione a strutture ultimate non deve essere trasmessa (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65, com. 8-bis).
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65, com. 7 e art. 67, il direttore dei lavori deve inviare la documentazione anche al collaudatore, che deve presentare il certificato di collaudo entro 60 giorni dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate.
