Descrizione

Una volta terminati i lavori relativi alle opere strutturali, il direttore dei lavori è tenuto a inviare apposita comunicazione.
Quando sono interessate strutture in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica, il direttore dei lavori deve depositare la relazione a strutture ultimate entro 60 giorni dalla fine dei lavori (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65).
Per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, per gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, la relazione a strutture ultimate non deve essere trasmessa (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65, com. 8-bis).
Entro 60 giorni dalla comunicazione di fine dei lavori, il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67. Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica i 60 giorni decorrono dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate. Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 62.
