Descrizione

L'intero territorio nazionale è classificato a rischio sismico e suddiviso in quattro zone a diversa pericolosità (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274):
- zona 1 - livello di pericolosità alto
- zona 2 - livello di pericolosità medio
- zona 3 - livello di pericolosità basso
- zona 4 - livello di pericolosità molto basso.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione sono soggetti alla disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, con attenzione alla definizione degli interventi in relazione alla pubblica incolumità definiti dall’art. 94 del medesimo decreto:
- interventi rilevanti
- interventi di minore rilevanza
- interventi privi di rilevanza.
In particolare:
- per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità: l’obbligo di acquisire prima dell’inizio dei lavori la preventiva autorizzazione sismica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, articolo 94, comma 1
- per gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità: l’obbligo di presentare la comunicazione di deposito sismico ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, articoli 93, 94 bis, comma 4
- per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità: il titolo abilitativo, integrato con la dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato, ha validità quale denuncia dei lavori ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, articolo 93.
Denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica
Le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica devono essere denunciate dal costruttore prima del loro inizio (articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380).
All'interno della domanda di autorizzazione sismica è possibile richiedere che la documentazione allegata sia valida anche come deposito della denuncia di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.
La Provincia è l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione
La Provincia dè l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione sismica (Decreto del Presidente della Giunta regionale 23/02/2010, n. 177 e Deliberazione della Giunta Regionale 29/11/2022, n. 1663) per:
- interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità
- interventi in abitati dichiarati da consolidare
- sopraelevazione di edifici
- progetti presentati a seguito di violazione delle norme antisismiche
- sanatoria.
Approfondimenti
Gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità sono definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29/11/2022, n. 1663 come segue:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g)
- Rientrano, in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, realizzati in tutte le località del territorio regionale dove sono attesi, in caso di sisma, valori dell’accelerazione massima su suolo rigido ag, espressa come percentuale di g, superiori a 0,20g. Si precisa che l’accelerazione massima da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecnico amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-Legge n. 32/2019, convertito dalla Legge n. 55/2019, è il valore dell'accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle norme tecniche di cui al capitolo 3.2 del D.M. 17/01/2018 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni. Data la particolare complessità insita in un progetto di miglioramento ovvero di adeguamento di una costruzione esistente, per ottemperare ai casi previsti dalle norme tecniche, la progettazione dell'intervento non può prescindere da un’approfondita conoscenza delle caratteristiche strutturali, da una precisa diagnosi delle eventuali criticità, da un'accurata conoscenza della modellazione di calcolo nonché dei materiali e delle moderne tecnologie di consolidamento.
- le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)
- Rientrano, in questa categoria, le nuove costruzioni, localizzate nelle zone sismiche 1 e 2, escluso quelle in classe d’uso 1, che si caratterizzano per la particolare complessità della concezione strutturale dovuta alla presenza di soluzioni atipiche, riconducibili ai seguenti aspetti:
- geometrie non usuali, non interpretabili con i classici schemi reticolari o a telaio, come nel caso di superfici curve a sviluppo bi o tridimensionale
- la necessità di analisi dinamiche complesse, come nel caso di speciali sistemi di smorzamento, sistemi a controllo attivo (TMD - Tuned Mass Damper quale tecnica di riduzione degli spostamenti di interpiano e delle massime accelerazioni sismiche, o altro sistema non normato) o di vibrazioni autoeccitate da fluidi in movimento (vento, moto ondoso, correnti di fiume, ecc.) non inquadrabili nelle verifiche analitiche previste dalle NTC 2018
- soluzioni strutturali speciali concepite per il contenimento di grandi masse di terreno o di materiali industriali pericolosi (tossici, inquinanti, corrosivi o suscettibili di combustione od esplosione)
- strutture strallate e strutture sospese di qualsiasi genere, ad esclusione dei ponti (regolamentati al successivo p.tp 3);
- edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3 (tre) indipendentemente dalla loro regolarità sia in pianta che in elevazione
- ciminiere, torri, nonché serbatoi e silos caratterizzati da un’altezza fuori terra maggiore di 20 m.
- strutture realizzate su terreni suscettibili di liquefazione, per i quali dalla relazione geologica si desume un valore dell'indice potenziale di liquefazione maggiore di 5. Nel caso i valori dell'indice potenziale di liquefazione riportati nella relazione geologica siano inferiori a quelli derivanti dagli studi di microzonazione sismica di 3° livello, ove presenti, questi ultimi saranno prevalenti rispetto ai primi
- opere di sostegno (rif. § 6.5 delle NTC 2018) di altezza fuori terra maggiore di 6 m
- opere su fondazioni miste di cui ai § 6.4.3.3 e 6.4.3.4 delle NTC2018
- opere in sotterraneo di cui al § 6.7 delle NTC2018 e al § C.6.7 della Circ. C.S.LL.PP. n.7/2019
- ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV (queste già ricadenti nella fattispecie prevista dal punto A.3), reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti (rif. § 2.4.2 NTC2018)
- strutture a comportamento dissipativo qualora non siano rispettate le regole specifiche dei dettagli costruttivi per le quali occorrerà procedere a verifiche di duttilità (rif. § 7.3.6.1 NTC2018)
- costruzioni realizzate con i sistemi costruttivi di cui al § 4.6 NTC2018
- costruzioni la cui struttura portante verticale primaria sia realizzata mediante la commistione di strutture di diversa tecnologia nei casi in cui sia necessario considerare la collaborazione dei sistemi di diversa tecnologia per la resistenza al sisma (rif. § 7.8.5 NTC2018 e § C.7.7.3 della Circ. C.S.LL.PP. n.7/2019)
- costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche
- costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori.
- Rientrano, in questa categoria, le nuove costruzioni, localizzate nelle zone sismiche 1 e 2, escluso quelle in classe d’uso 1, che si caratterizzano per la particolare complessità della concezione strutturale dovuta alla presenza di soluzioni atipiche, riconducibili ai seguenti aspetti:
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).
- Rientrano, in questa categoria, tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi di adeguamento o miglioramento eseguiti sulle costruzioni esistenti, ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 e attribuibili alle classi d’uso III e IV di cui al paragrafo 2.4.2 delle norme tecniche. Sono esclusi gli interventi in zone sismiche 3 e 4 (bassa sismicità).
Gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità sono definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29/11/2022, n. 1663 come segue:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15g e 0,20g), e zona 3
- Rientrano, in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, realizzati in tutte le località del territorio regionale dove sono attesi, in caso di sisma, valori di accelerazione massima su suolo rigido ag minori o uguali a 0,20 g. Essendo collocati in zone caratterizzate da minori sollecitazioni simiche, la progettazione dei predetti interventi, pur richiedendo sempre una precisa diagnosi delle eventuali criticità, raggiunge più facilmente le finalità di miglioramento o adeguamento, con soluzioni e tecnologie ben conosciute. Per tale motivo, in sostanza, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, nella zona 2, con valori di ag compresi fra 0,15 e 0,20 g e, ovviamente, nelle zone 3 (bassa sismicità) e 4 (bassissima sismicità), non sono soggetti a preventiva autorizzazione sismica, ma esclusivamente a comunicazione di deposito sismico.
- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3) dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001
- Rientrano, in questa categoria, gli interventi definiti al paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, “Riparazione o intervento locale”, anche quando realizzati su edifici di interesse strategico e su opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché su edifici e su opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati in zona sismica 2. Le caratteristiche di tale tipo di intervento sono ampiamente definite dallo stesso paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e dal corrispondente paragrafo C8.4.1 della circolare 21 gennaio 2019, n.7.
- le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2) dell’articolo 94 bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001
- Rientrano, in questa categoria, tutte le nuove costruzioni “usuali”, realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, indipendentemente dalle dimensioni. Si tratta in sostanza di tutte le costruzioni che non rientrano nella categoria a), n. 2), in quanto possono essere progettate con una buona conoscenza dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei comuni software di calcolo. In particolare ci si può riferire alle opere appartenenti alla classe d’uso II, ad edifici regolari in pianta e in elevazione, oppure edifici non regolari in pianta e/o in elevazione ma caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta non superiore a 3, ad opere di sostegno prive di particolari complicazioni di ordine geotecnico, a passerelle pedonali.
- le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018
- Rientrano, in questa categoria, le nuove costruzioni “usuali” realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, che, a differenza della categoria b), n. 3, si caratterizzano, per la loro specifica funzione e sotto il profilo della sicurezza, dalla presenza solo occasionale di persone al loro interno o nelle immediate vicinanze. In particolare ci si può riferire alle opere di cui al paragrafo 2.4.2 delle norma tecniche e ad edifici destinati all’attività agricola quali magazzini o silos, a costruzioni destinate ad accogliere impianti tecnici ai quali il personale accede sporadicamente per la manutenzione, a locali destinati ad attrezzature di manovre che si svolgono con scarsa frequenza. Sono, in definitiva, strutture per le quali pur essendo comunque necessari un titolo abilitativo, un progetto redatto nel rispetto delle norme tecniche ed una esecuzione a norma nell’ambito dell’approccio probabilistico alla sicurezza, la presenza saltuaria delle persone al loro interno o nelle immediate vicinanze, rende possibile una temperata applicazione delle procedure di verifica e di controllo.
Gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità sono definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29/11/2022, n. 1663 come segue:
- Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità
- Rientrano, in questa categoria, le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato. Si assumono “privi di rilevanza” gli interventi relativi ad elementi che non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone. Non rientrano in questa categoria, invece, le “attività di edilizia libera” non necessitanti di alcun titolo abilitativo, individuate all’art. 6 del D.P.R. 380/2001, per la cui realizzazione, non occorre il preavviso di cui all’articolo 93 dello stesso D.P.R. 380/2001, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
La Deliberazione della Giunta Regionale 29/11/2022, n. 1663 fornisce anche un primo elenco esemplificativo ma non esaustivo delle opere considerate prive di rilevanza divise in nuove costruzioni e costruzioni esistenti.
Nel caso di varianti sostanziali, (varianti che comportano significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità), i progetti seguono il procedimento amministrativo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, del progetto originario.
Le varianti non sostanziali possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica.
Le varianti non sostanziali sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29/11/2022, n. 1663
Relativamente a costruzioni esistenti:
- Variazioni locali la cui necessità sia stata verificata in corso d’opera, comprendenti il rafforzamento o la sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, setti murari)
- mancata esecuzione di interventi previsti nel progetto già depositato o autorizzato, che non crei diminuzione della sicurezza strutturale rispetto al progetto originario.
Relativamente a nuove costruzioni:
- variazioni inferiori al 5% di:
- altezza dell’intera costruzione (con eventuale variazione di altezza di interpiano fino al 10%)
- distanze di posizionamento o di lunghezza degli elementi strutturali; c. dimensioni della sezione trasversale degli elementi strutturali
- variazioni dei carichi globali (pesi propri + carichi permanenti portanti + Q – carichi variabili) non superiori al 10% su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 5%in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della struttura
- interventi su elementi non strutturali (impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (cornicioni, balconi, scale) a condizione che tali interventi non comportino variazioni significative della resistenza, della rigidezza, della duttilità e robustezza delle strutture principali oltre che della distribuzione delle masse
- riposizionamento della costruzione nell’area di pertinenza qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni, lo spettro di risposta elastico e le interferenze con le costruzioni contigue.
Tutte le varianti diverse da quelle sono da considerarsi sostanziali ai fini strutturali e pertanto seguono il procedimento amministrativo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, del progetto originario.
