Descrizione

Per i trasporti eccezionali, secondo il Codice della Strada, l’autorizzazione alla circolazione potrà essere:
- onerosa (cioè obbligo di versamento degli indennizzi di maggiore usura del manto stradale) se, si superano i soli limiti di massa (art. 62 Codice della Strada) oppure si superano i limiti di massa e sagoma (artt. 62 e 61 Codice della Strada)
- non onerosa se si superano solo i limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 del Codice della Strada.
I mezzi d’opera (cioè autocarri isolati oppure complessi veicolari) non possono superare, nell’ambito della circolazione dei veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, i limiti di massa.
Approfondimenti
| Veicolo | Assi | Peso legale | Peso potenziale |
| autocarro isolato | 2 assi | 18.000 kg | 20.000 kg |
| autocarro isolato | 3 o più assi | 24-25-26.000 kg (dipende da marca, modello e anno di immatricolazione del veicolo) | 33.000 kg (dipende da marca, modello e anno di immatricolazione del veicolo) |
| autocarro isolato | 4 assi | 32.000 kg | 40.000 kg |
| complesso veicolare | 4 assi | 40.000 kg | 44.000 kg |
| complesso veicolare | 5 o più assi | 44.000 kg | 56.000 kg |
| autobetoniera | 5 o più assi | 32.000 kg | 54.000 kg |
- autocarri che effettuano trasporti in condizioni di eccezionalità. Ad esempio, autobetoniere e autocarri adibiti al trasporto di cose classificati “mezzi d’opera” che circolano con un p.c.p.c. superiore ai limiti di massa fissati dall’art. 62 del Codice della Strada e che circolano con sagoma dimensionale superiore ai limiti fissati dall’art. 61 del Codice della strada
- macchine operatrici eccezionali (ad esempio: pale ed escavatori eccedenti i limiti di p.c.p.c. dell’art. 62 oppure di sagoma dimensionale fissati dall’art. 61 del Codice della Strada) gommate, abilitate alla circolazione stradale e munite di carta di circolazione e targa
- complessi veicolari cioè autotreni oppure autoarticolati che con i rispettivi rimorchi e/o semirimorchi effettuano trasporti in condizioni di eccezionalità per effetto del trasporto esclusivo di macchine operatrici (cioè eccedono i limiti di p.c.p.c. fissati dall’art. 62 e/o i limiti dimensionali fissati dall’art. 61 del nuovo Codice della Strada)
- veicoli speciali allestiti con autogru e simili (eccedenti i limiti di p.c.p.c. dell’art. 62 oppure di sagoma dimensionale fissati dall’art. 61 del Codice della Strada) abilitate alla circolazione stradale e munite di carta di circolazione e targa.
Per le macchine operatrici eccezionali non atte al carico (pale meccaniche e/o escavatori targati e abilitati alla circolazione su strada pubblica), per rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici e in condizioni di eccezionalità, per effetto del citato carico nonché per i veicoli speciali allestiti con autogru e simili, il versamento dell’indennizzo di maggior usura del manto stradale è riferito agli importi fissati dall’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992.
Per detti veicoli, la circolazione è subordinata, oltre al versamento dei citati indennizzi di usura, anche all’ottenimento delle preventive autorizzazioni da richiedere agli Enti e Società proprietari delle strade, indicando i percorsi che devono preferibilmente far riferimento alle cartografie/elenchi strade pubblicati dai vari Enti.
Detti importi sono sottoposti ad aggiornamento ISTAT annuale. Secondo quanto disposto dall’art. 18 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.
Per i citati veicoli i versamenti degli indennizzi d’usura devono essere effettuati nelle seguenti e rispettive proporzioni:
- 7/10 a favore della Provincia di Barletta Andria Trani
- 3/10 a favore di ANAS – via Monzambano, 10–00185 Roma.
Nel caso in cui l’itinerario non interessi strade statali il versamento deve essere effettuato interamente a favore della Provincia di Barletta Andria Trani.
Si ricorda che il pagamento dell'indennizzo di maggior usura del manto stradale per i rimorchi e/o semirimorchi che effettuano trasporti esclusivi di macchine operatrici è obbligatorio solo quando la sommatoria della massa minima del veicolo trainante (cioè autocarro/trattore motrice), della tara del veicolo trainato (cioè rimorchio o semirimorchio) e del peso proprio della macchina operatrice trasportata, eccede i seguenti pesi legali (cioè si effettua un trasporto in condizioni di eccezionalità a causa del superamento dei limiti di massa):
- 40 t di p.c.p.c. per autotreni o autoarticolati con 4 assi
- 44 t di p.c.p.c. per autotreni o autoarticolati con 5 o più assi.
Ricordiamo che, per individuare l’importo da versare per rimorchi-semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, si deve utilizzare il peso complessivo a pieno carico autorizzato e indicato sulla carta di circolazione del rimorchio o semirimorchio e non il peso complessivo a pieno carico effettivo (p.c.p.c., cioè la somma della tara del rimorchio o semirimorchio sommato al peso della macchina operatrice trasportata).
